La polizza
C.A.R. è una forma di assicurazione che significa letteralmente «tutti i rischi del costruttore»,
nel senso che garantisce sia i danni subiti dall'opera in costruzione che
la responsabilità civile verso i terzi durante l'esecuzione
della stessa.
La garanzia assicurativa "danni alle opere" è
di tipo all risks, ovvero garantisce l'indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose assicurate da qualunque causa
non espressamente esclusa.
Oltre alla garanzia danni alle opere la polizza base prevede
una garanzia di responsabilità civile del costruttore
che, nei limiti dei massimali convenuti, garantisce il pagamento
di quanto l'assicurato debba pagare, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile
ai sensi di legge per danni causati involontariamente a terzi
per morte, lesioni personali o danni alle cose.
Le due
coperture assicurative principali possono essere integrate
da garanzie particolari, quali:
- danni
causati da errori di progettazione o calcolo;
- maggiori
costi per lavoro straordinario, notturno o festivo;
- manutenzione;
- responsabilità
civile incrociata;
- scioperi,
sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
- garantisce
tutti i danni occorsi all’opera durante il periodo
di costruzione di fabbricati o opere di ingegneria civile.
Può
essere completata con le seguenti garanzie: responsabilità
civile per tutelare le figure dell’appaltatore, del
committente e del subappaltatore che intervengono durante
il periodo della costruzione, danni ai beni preesistenti,
ai macchinari di cantiere individuati, spese di demolizione
e sgombero in caso di sinistro.
FUNZIONE
E' quella
di garantire in un unico contratto al di là degli obblighi
di legge, i rischi connessi alle attività di cantiere
rispondendo all'esigenza dell'Impresa e del Committente che
devono essere garantiti in caso di sinistro, evitando situazioni
finanziarie tali da non consentire (a volte) di portare a
termine gli impegni presi.
LA POLIZZA
In genere
e divisa in due sezioni. La prima e' riferita ai danni materiali
e diretti alle opere ed ai materiali. La seconda e' riferita
ai danni involontariamente provocati durante le fasi di costruzione
delle opere.
ASSICURATI
Possono
figurare: l'Impresa Appaltatrice, il Committente, i Subappaltatori,
i Fornitori, gli Installatori; Progettisti in pratica tutti
i partecipanti ai lavori che rivestono la figura di Assicurato.
DURATA
DELLA POLIZZA
Inizia
con la fase di scarico dei materiali in cantiere e termina
con la consegna de
RIFERIMENTI
AL CODICE CIVILE
Il rischio
descritto coinvolge la Responsabilità del Costruttore
anche in base a quanto disposto dall'art. 1672 e 1673 del
Codice Civile.
COMMENTI
CIRCA LE RICHIESTE OBBLIGATORIE DI LEGGE?
Il regolamento
prescrive al costruttore di stipulare una polizza per i danni
all'opera, chiamata più brevemente CAR o "Contractor's
All Risks." La polizza CAR deve coprire tutti i danni
alle opere in esecuzione fatti salvi gli errori di progettazione
gli atti di terzi e causa forza maggiore e deve coprire l'importo
a base d'asta, in ogni caso generalmente si accetta anche
l'importo al netto del ribasso di gara.
ESCLUSIONI
AZIONI DI TERZI E CAUSA FORZA MAGGIORE: in riferimento alla
Legge quadro del 11.02.1994 e successive modifiche devono
intendersi escluse dalla garanzia tali eventi.
In polizza
in una seconda sezione e' possibile coprire la garanzia di
Responsabilità Civile In questo caso la Legge prevede
un limite di risarcimento minimo di Euro 500.000 e massimo
in Euro 5.000.000, nel rispetto del 5% del valore delle opere.
In questa sezione Il Committente deve ritenersi assicurato.
I rischi
devono essere coperti purchè siano rispettati i termini
di copertura richiesti dalla Legge vale a dire dieci giorni
prima della consegna dei lavori e fino alla data di emissione
del certificato di rei lavori al Committente, più il
periodo (se previsto) di manutenzione fino al collaudo finale.
golare esecuzione o comunque trascorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal certificato.
Il contratto
al fine di ritenersi idoneo deve assolvere a tutta la durata
del contratto ed e' consigliabile la stipula di ambedue le
Sezioni al fine di garantire il rispetto della Legge.
CONSIGLI
PER LA COPERTURA?
Consigli
per la copertura sezione danni alle opere CAR
Dopo aver
individuato le aree di copertura di Legge e' pertanto necessario
individuare quelle aree, che anche se non richieste e' possibile
assicurare con un modesto sovrappremio.
Rischi
da coprire con sovrappremio:
Demolizioni
e sgombero, sono tutte quelle spese rese necessarie allo scopo
di demolire e sgomberare i residuati di un sinistro Preesistenze,
qualora si verifichi il danno non necessariamente potrebbe
colpire le opere in costruzione, ma le relative preesistenze
(ristrutturazioni, aree di scavo ecc), e' pertanto necessario
prevedere da un punto di vista strettamente probabilistico
quale somme dobbiamo assicurare in questa Sezione al fine
di metterci al riparo da eventuali rischi. Atti di terzi e
causa forza maggiore sono tutti danni non assicurati nella
copertura di Legge, ma che e' possibile Assicurare
Consigli
per la copertura sezione Responsabilità civile
La copertura
di Legge prevede una copertura dei danni materiali e diretti,
ma con un sovrappremio e' possibile assicurare delle sezioni
di danni indiretti che a volte non sono presenti nella propria
polizza di Responsabilità. |