Polizze C.A.R
 

La polizza C.A.R. è una forma di assicurazione che significa letteralmente «tutti i rischi del costruttore», nel senso che garantisce sia i danni subiti dall'opera in costruzione che la responsabilità civile verso i terzi durante l'esecuzione della stessa.
La garanzia assicurativa "danni alle opere" è di tipo all risks, ovvero garantisce l'indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose assicurate da qualunque causa non espressamente esclusa.
Oltre alla garanzia danni alle opere la polizza base prevede una garanzia di responsabilità civile del costruttore che, nei limiti dei massimali convenuti, garantisce il pagamento di quanto l'assicurato debba pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali o danni alle cose.

Le due coperture assicurative principali possono essere integrate da garanzie particolari, quali:

  • danni causati da errori di progettazione o calcolo;
  • maggiori costi per lavoro straordinario, notturno o festivo;
  • manutenzione;
  • responsabilità civile incrociata;
  • scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
  • garantisce tutti i danni occorsi all’opera durante il periodo di costruzione di fabbricati o opere di ingegneria civile.

Può essere completata con le seguenti garanzie: responsabilità civile per tutelare le figure dell’appaltatore, del committente e del subappaltatore che intervengono durante il periodo della costruzione, danni ai beni preesistenti, ai macchinari di cantiere individuati, spese di demolizione e sgombero in caso di sinistro.

FUNZIONE

E' quella di garantire in un unico contratto al di là degli obblighi di legge, i rischi connessi alle attività di cantiere rispondendo all'esigenza dell'Impresa e del Committente che devono essere garantiti in caso di sinistro, evitando situazioni finanziarie tali da non consentire (a volte) di portare a termine gli impegni presi.

LA POLIZZA

In genere e divisa in due sezioni. La prima e' riferita ai danni materiali e diretti alle opere ed ai materiali. La seconda e' riferita ai danni involontariamente provocati durante le fasi di costruzione delle opere.

ASSICURATI

Possono figurare: l'Impresa Appaltatrice, il Committente, i Subappaltatori, i Fornitori, gli Installatori; Progettisti in pratica tutti i partecipanti ai lavori che rivestono la figura di Assicurato.

DURATA DELLA POLIZZA

Inizia con la fase di scarico dei materiali in cantiere e termina con la consegna de

RIFERIMENTI AL CODICE CIVILE

Il rischio descritto coinvolge la Responsabilità del Costruttore anche in base a quanto disposto dall'art. 1672 e 1673 del Codice Civile.

COMMENTI CIRCA LE RICHIESTE OBBLIGATORIE DI LEGGE?

Il regolamento prescrive al costruttore di stipulare una polizza per i danni all'opera, chiamata più brevemente CAR o "Contractor's All Risks." La polizza CAR deve coprire tutti i danni alle opere in esecuzione fatti salvi gli errori di progettazione gli atti di terzi e causa forza maggiore e deve coprire l'importo a base d'asta, in ogni caso generalmente si accetta anche l'importo al netto del ribasso di gara.

ESCLUSIONI AZIONI DI TERZI E CAUSA FORZA MAGGIORE: in riferimento alla Legge quadro del 11.02.1994 e successive modifiche devono intendersi escluse dalla garanzia tali eventi.

In polizza in una seconda sezione e' possibile coprire la garanzia di Responsabilità Civile In questo caso la Legge prevede un limite di risarcimento minimo di Euro 500.000 e massimo in Euro 5.000.000, nel rispetto del 5% del valore delle opere. In questa sezione Il Committente deve ritenersi assicurato.

I rischi devono essere coperti purchè siano rispettati i termini di copertura richiesti dalla Legge vale a dire dieci giorni prima della consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di rei lavori al Committente, più il periodo (se previsto) di manutenzione fino al collaudo finale.
golare esecuzione o comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato.

Il contratto al fine di ritenersi idoneo deve assolvere a tutta la durata del contratto ed e' consigliabile la stipula di ambedue le Sezioni al fine di garantire il rispetto della Legge.

CONSIGLI PER LA COPERTURA?

Consigli per la copertura sezione danni alle opere CAR

Dopo aver individuato le aree di copertura di Legge e' pertanto necessario individuare quelle aree, che anche se non richieste e' possibile assicurare con un modesto sovrappremio.

Rischi da coprire con sovrappremio:

Demolizioni e sgombero, sono tutte quelle spese rese necessarie allo scopo di demolire e sgomberare i residuati di un sinistro Preesistenze, qualora si verifichi il danno non necessariamente potrebbe colpire le opere in costruzione, ma le relative preesistenze (ristrutturazioni, aree di scavo ecc), e' pertanto necessario prevedere da un punto di vista strettamente probabilistico quale somme dobbiamo assicurare in questa Sezione al fine di metterci al riparo da eventuali rischi. Atti di terzi e causa forza maggiore sono tutti danni non assicurati nella copertura di Legge, ma che e' possibile Assicurare

Consigli per la copertura sezione Responsabilità civile

La copertura di Legge prevede una copertura dei danni materiali e diretti, ma con un sovrappremio e' possibile assicurare delle sezioni di danni indiretti che a volte non sono presenti nella propria polizza di Responsabilità.